Bonus Alberghi – Tax Credit Turismo

Il Credito d’Imposta per le ristrutturazioni alberghiere è stato introdotto con l’articolo 10 del D.L. 83/2014 e ha trovato attuazione con il decreto MIBACT del 7 maggio 2015.

La legge di bilancio 2017 ha prorogato anche per gli anni 2017 e 2018 la misura introducendo importanti novità.

 

A chi si rivolge?

La misura è rivolta a tutti gli esercizi ricettivi singoli e organizzati in forma imprenditoriale, riconducibili alla tipologia delle strutture alberghiere[1] e agriturismi attivi alla data del 1° gennaio 2012.

 

Cosa finanzia?

L’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, relative ai seguenti interventi:

  • Interventi di ristrutturazione edilizia: manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; riqualificazione edilizia:
    • Costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti.
    • Demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Per tali lavori è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma.
    • Ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma. Sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Per tali olavori è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma.
    • Interventi di miglioramento e adeguamento sismico.
    • Modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori.
    • Realizzazione di balconi e logge.
    • Recupero dei locali sottotetto e trasformazione di balconi in veranda.
    • Sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche. Tali lavori non devono essere ammissibili ad altre agevolazioni fiscali.
    • Sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico).
    • Installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti.
    • Installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa.
  • Eliminazione delle barriere architettoniche:
    • Sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica).
    • Interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici.
    • Realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone portatrici di handicap.
    • Sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche.
    • Installazione di sistemi di domotica atti a controllare in remoto l’apertura e chiusura di infissi o schermature solari.
    • Sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità.
  • Incremento dell’efficienza energetica:
    • Installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
    • Installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo.
    • Coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica.
    • Installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua.
    • La realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++).
  • Acquisto di mobili e componenti d’arredo:
    • Acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro: apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni.
    • Acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri: tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere.
    • Acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri: arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione.
    • Acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali.
    • Arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all’interno delle strutture ricettive.

 

Quali sono le spese ammissibili?

a) relativamente a interventi di manutenzione straordinaria:

  • 1) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;
  • 2) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
  • 3) modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
  • 4) realizzazione di balconi e logge;
  • 5) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
  • 6) servizi igienici e costruzione dei servizi igienici anche in ampliamento di quelli esistenti;
  • 7) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;
  • 8) sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;
  • 9) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
  • 10) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi;

b) relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, per:

  • 1) sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
  • 2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
  • 3) realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone portatrici di handicap;
  • 4) sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • 5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l’apertura e chiusura di infissi o schermature solari;
  • 6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità;

c) relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica, per:

  • 1) interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal suddetto decreto;
  • 2) installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b), punto 5.6).

d) relativamente agli interventi inerenti all’adozione di misure antisismiche, per:

  • 1) valutazione della classe di rischio ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
  • 2) progettazione degli interventi;
  • 3) interventi di tipo locale;
  • 4) interventi di miglioramento del comportamento sismico;

e) relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, per:

  • 1) acquisto o rifacimento di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, oppure sostituzione con altri aventi caratteristiche migliorative, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni a condizione che la classe di efficienza energetica degli elettrodomestici sia non inferiore alla A+ o, per forni elettrici, asciugatrici e lavatrici combinate-asciugabiancheria, non inferiore alla A;
  • 2) acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;
  • 3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;
  • 4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
  • 5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere;

f) relativamente alla realizzazione di piscine termali, per:

  • 1) la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;
  • 2) la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l’esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;

g) relativamente all’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, per:

  • 1) vasche per balneoterapia;
  • 2) apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;
  • 3) attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;
  • 4) attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini;
  • 5) arredi per i camerini e postazioni di cura;
  • 6) attrezzature per l’erogazione di trattamenti alla persona, in forma individuale o collettiva;
  • 7) realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature;
  • 8) attrezzature e arredi per l’esterno quali sdraio, lettini e ombrelloni;
  • 9) computer e software gestionali.

h) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a g), comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti.

 

In cosa consiste l’agevolazione?

L’intervento pubblico consiste in un credito d’imposta pari al 65% delle spese sostenute nell’esercizio con un massimale contributivo di 200.000 euro (agevolazione in regime de minimis ai sensi del Reg. UE 1407/2013).

Il beneficio è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale e contributiva e la fruizione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

 

Come si ottiene?

Le domande per le spese sostenute nel 2017 possono essere presentate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 28 febbraio 2018 (il MIBACT comunicherà le modalità di invio e le date precise di scadenza) previa compilazione e caricamento dell’istanza per la richiesta dell’agevolazione.

Alla domanda dovrà necessariamente essere allegata l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese firmata dal revisore dei conti o dal presidente del collegio sindacale.

La concessione dei contributi avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione e la graduatoria è pubblicata entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda.

 

[1] Alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel e marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del D.Lgs. 133/2014, nonché le strutture individuate tali dalle norme regionali



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