Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

A chi si rivolge?

Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica ovvero dal settore di attività.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale; sono altresì escluse  le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

La fruizione dei benefici è tuttavia subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili a ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Cosa finanzia?

Il credito d’imposta spetta con riferimento alle seguenti attività di ricerca e sviluppo in campo scientifico o tecnologico:

  • ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici  finalizzati  principalmente  all’acquisizione di  nuove conoscenze in  campo  scientifico  o  tecnologico,  attraverso  l’analisi  delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa; il risultato delle attività di ricerca  fondamentale  è di  regola  rappresentato  per  mezzo di  schemi  o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;
  • ricerca industriale (o ricerca applicata): si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
  • sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s’intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota. Per prototipo s’intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s’intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. Si considerano ammissibili al credito d’imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato.

 

Spese ammissibili

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili le seguenti spese:

A) le spese per il personale (ricercatori e tecnici) titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni R&S   svolte   internamente, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività.

B) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria  o di locazione semplice e le altre spese  relative  ai  beni  materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di  ricerca  e  sviluppo anche per la  realizzazione  di  prototipi  o  impianti  pilota,  per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta  di  utilizzo  e  nel limite del loro utilizzo nelle attività R&S e comunque nel limite massimo complessivo pari  al  30% delle  spese  di personale indicate alla lettera a).

C) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del  soggetto  commissionario delle  attività  di  ricerca  e  sviluppo  ammissibili  al   credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca nonché con start-up innovative, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari  al  150 per cento del loro ammontare.

D) le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative  a  un’invenzione industriale  o  biotecnologica,  a  una  topografia  di  prodotto   a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale,  nel  limite  massimo complessivo di 1 milione di euro e a condizione che siano  utilizzate direttamente ed esclusivamente per  lo  svolgimento  delle  attività inerenti ai progetti di R&S  ammissibili  al  credito d’imposta.

E) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili al  credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero  delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto  delle maggiorazioni ivi previste.

F) le spese per materiali,  forniture  e  altri  prodotti  analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili  al  credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros,  del  30%  dei  costi  dei  contratti indicati alla lettera c).

Le spese valide sono quelle sostenute nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019 (anno 2020 per le società il cui esercizio corrisponde all’anno solare).

 

In cosa consiste l’agevolazione?

A partire dall’eserzio 2021, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile di cui al punto successivo, sono  riconosciute  in  aumento del credito d’imposta per un importo  non  superiore  a  5.000  euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di cui al paragrafo precedente.

 

 

Come si ottiene?

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Oltre alla documentazione di tipo amministrativo, ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

 

Come si utilizza?

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione di cui sopra.

Al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a  condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Controlli?

Nell’ambito delle ordinarie attività di accertamento, l’Agenzia delle entrate, sulla base dell’apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dai commi 205 e 206 nonché’ sulla base della ulteriore documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla  verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina.

Nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione anche parziale del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria.

Qualora, nell’ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, nonché’ in ordine alla pertinenza  e  alla  congruità  delle  spese sostenute dall’impresa, l’Agenzia delle entrate  può  richiedere  al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.



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